Titolo Primo ‑ Disposizioni Generali
Articolo 1. Costituzione e durata
- È costituita l’Associazione denominata “Associazione Ludico/Culturale Ricreativa Quei ragazzi. Lavori in corso”, in forma di associazione non riconosciuta
- L’Associazione ha sede in Campi Bisenzio (FI), via Paradiso, 19
- La durata è illimitata
Articolo 2. Statuto
L’“Associazione Ludico Culturale Ricreativa Quei Ragazzi” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
Articolo 3. Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aderenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aderenti.
Articolo 4. Oggetto e scopo
- L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, culturale, civile, di promozione dello sport, della cultura, del tempo libero e del gioco intelligente, oltre che del superamento di tutte le forme di disagio sociale. Opera con l’obiettivo di realizzare possibili opportunità di integrazione della disabilità e di autonomia nella vita attiva, nel contesto sociale, produttivo e lavorativo.
- In particolare, l’associazione si propone di coltivare e diffondere la pratica e la cultura legata all’agricoltura e al piccolo allevamento intesi come momenti di socialità e divertimento, occasione di contatto con persone e culture diverse e percorso di miglioramento personale in ottica di aumento delle autonomie.
Articolo 5. Attività principali
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione si propone in particolare di:
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ludica, sportiva e ricreativa, per assicurare ai propri soci momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze;
- incentivare l’organizzazione di iniziative per raccogliere fondi a fini di autofinanziamento;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, altre associazioni, scuole e altro.
- organizzare gite, soggiorni e viaggi per i soci;
- promuovere attività ludico\motorie, sportive e culturali;
- promuovere e gestire attività di formazione.
Articolo 6. Attività complementari
- Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali, l’Associazione può svolgere attività complementari. In particolare per gli associati potrà, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 3, della legge 383/2000:
- allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande
- organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché attività turistiche e ricettive per i propri associati, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale
- L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse