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Lo Statuto

Titolo Primo ‑ Disposizioni Generali

Articolo 1. Costituzione e durata

  1. È costituita l’Associazione denominata “Associazione Ludico/Culturale Ricreativa Quei ragazzi. Lavori in corso”, in forma di associazione non riconosciuta
  2. L’Associazione ha sede in Campi Bisenzio (FI), via Paradiso, 19
  3. La durata è illimitata

Articolo 2. Statuto

L’“Associazione Ludico Culturale Ricreativa Quei Ragazzi” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Articolo 3. Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aderenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aderenti.

Articolo 4. Oggetto e scopo

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, culturale, civile, di promozione dello sport, della cultura, del tempo libero e del gioco intelligente, oltre che del superamento di tutte le forme di disagio sociale. Opera con l’obiettivo di realizzare possibili opportunità di integrazione della disabilità e di autonomia nella vita attiva, nel contesto sociale, produttivo e lavorativo.
  2. In particolare, l’associazione si propone di coltivare e diffondere la pratica e la cultura legata all’agricoltura e al piccolo allevamento intesi come momenti di socialità e divertimento, occasione di contatto con persone e culture diverse e percorso di miglioramento personale in ottica di aumento delle autonomie.

Articolo 5. Attività principali

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione si propone in particolare di:

  • promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ludica, sportiva e ricreativa, per assicurare ai propri soci momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
  • favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze;
  • incentivare l’organizzazione di iniziative per raccogliere fondi a fini di autofinanziamento;
  • svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, altre associazioni, scuole e altro.
  • organizzare gite, soggiorni e viaggi per i soci;
  • promuovere attività ludico\motorie, sportive e culturali;
  • promuovere e gestire attività di formazione.

Articolo 6. Attività complementari

  1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali, l’Associazione può svolgere attività complementari. In particolare per gli associati potrà, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 3, della legge 383/2000:
    • allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande
    • organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché attività turistiche e ricettive per i propri associati, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale
  2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse